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Lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TRILLINO SELVAGGIO”

1. COSTITUZIONE – SEDE

E’ costituita un’associazione culturale senza scopo di lucro denominata

“ASSOCIAZIONE CULTURALE TRILLINO SELVAGGIO”.

L’associazione ha sede nel comune di Milano, in via Tolstoi 14/a.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare lo spostamento della sede sociale sia all’interno del medesimo comune sia ovunque in Italia. Lo spostamento delle sede sociale nell'ambito del comune di Milano non costituisce modifica statutaria.

Il domicilio eletto degli associati per ogni rapporto con l’Associazione è la sede sociale.

2. SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’associazione non ha fini di lucro e la sua attività è estranea ad ogni influenza politica, religiosa o di razza, e condanna ogni tipo di discriminazione in tal senso. L’associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, apolitico. 

Gli scopi dell’associazione sono: 

– promuovere e diffondere la cultura e le arti 

– promuovere uno spazio polifunzionale culturale volto a progettare e realizzare una rete di incontri socio/culturali, artistici e formativi denominato SPAZIO GALALITE

– favorire l’aggregazione delle comunità locali attraverso attività artistiche e culturali

– svolgere attività di servizi di carattere socio/culturale/educativo/ricreativo e di socializzazione nei confronti della collettività

– promuovere la condivisione di spazi per attività didattiche, culturali e ludiche autogestite dai soci

– organizzare percorsi artistici, culturali e di formazione per l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta 

– ricercare e studiare dal punto di vista pedagogico, espressivo ed artistico le relazioni fra il mondo dell’infanzia e l’arte nelle sue diverse declinazioni e discipline

– sostenere  la famiglia e la genitorialità attraverso attività ludico-ricreative, artistiche, psico-pedagogiche

– progettare e produrre eventi, laboratori e spettacoli dedicati in particolare all’infanzia e adolescenza per enti pubblici e privati quali a titolo esemplificativo scuole, biblioteche, teatri 

Per il conseguimento dei propri scopi sociali si propone di sostenere l’attività di divulgazione culturale e aggregazione attraverso 

– l’organizzazione di incontri teatrali, musicali e coreutiche, 

– la direzione artistica di rassegne, stagioni, festival a carattere locale, nazionale e internazionale, 

– lo svolgimento di laboratori e corsi di tipo artistico e formativo nel campo della musica, del teatro, del circo e della danza anche in luoghi esterni alla sede sociale;

– sostenere residenze artistiche inerenti al teatro, musica, danza, arte e circo 

Inoltre per il conseguimento dei propri scopi legati in particolare all’infanzia e adolescenza l’associazione si propone di:

– sostenere l’idea di un’infanzia consapevole, responsabile, autonoma e creativa attraverso attività culturali e artistiche dedicate alla famiglia quali: corsi, stagioni per le famiglie, spazi ricreativi condivisi, momenti di incontro e confronto

– promuovere presso le scuole e gli enti pubblici e privati quali biblioteche, teatri e aziende eventi, laboratori e attività varie realizzati dall’associazione

L’associazione potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto a quelle precedenti e che vengano svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge. L’associazione può anche collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici, privati ed esteri e può istituire gruppi di lavoro, chiamandovi a partecipare esperti anche esterni all’associazione. In relazione a questo oggetto sociale e quindi con carattere meramente funzionale ed assolutamente non in via prevalente, l’associazione potrà inoltre realizzare tutte quelle attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili al raggiungimento dello scopo sociale purché queste non vengano mai realizzate a fine di lucro ma solo nei limiti delle effettive esigenze finanziarie dell’associazione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le seguenti attività sussidiarie al raggiungimento dello scopo sociale:

– noleggio spazi a privati ed aziende

– organizzazione di eventi aziendali

–  servizi di animazione

L’attività dell’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale.

3. DURATA

L’associazione ha durata illimitata.

4. ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il 1 ottobre e si conclude il 30 settembre di ogni anno. 

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio previsionale per l’esercizio successivo e li sottopone all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

5. PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

– le quote associative annue;

– i contributi specifici per attività e prestazioni in genere versati dagli associati;

– eventuali fondi di riserva da costituirsi con eccedenze di bilancio; 

– eventuali erogazioni o donazioni effettuate da privati ed enti;

– ogni altro provento che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

E’ fatto assoluto divieto, durante la vita dell’associazione, di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

6. ASSOCIATI O SOCI

Possono essere associati dell’associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione. I soci sono tenuti a versare nelle casse del sodalizio la quota di associazione.

I soci si dividono  in ordinari, fondatori e "ad honorem".

I soci ordinari sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al comitato direttivo. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e pagano la quota associativa annuale. 

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. Sono soci “ad honorem” le persone fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito in modo particolarmente efficace allo sviluppo dell’associazione o che si siano distinte per particolari meriti in campo, culturale o sociale; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo. Tali soci non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Tutti i soci in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto, hanno diritto a partecipare alle iniziative dell’associazione e, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto di intervento in Assemblea e, se maggiorenni, ad un voto nell’Assemblea dei soci.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, la domanda si considera automaticamente accolta salvo parere contrario del Consiglio Direttivo. Nel caso di rifiuto ne viene data comunicazione scritta al richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, con indicazione della motivazione del provvedimento. I soci sono iscritti nel libro soci a cura del Consiglio Direttivo.

Il rifiuto dell’ammissione non è in alcun modo sindacabile o impugnabile dal richiedente, ma non preclude la presentazione di una nuova domanda qualora mutino le condizioni che hanno dato luogo al precedente rifiuto.

La quota ed i contributi associativi sono strettamente personali, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non sono rivalutabili.

Gli associati receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono chiedere il rimborso delle quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

7. DOVERI DEI SOCI

I soci si obbligano a: 

a) versare le quote associative annuali così come stabilite dal Consiglio Direttivo; 

b) osservare le norme del presente Statuto nonché quelle previste dai regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente prese dagli organi dell’associazione

c) cooperare al raggiungimento delle finalità dell’Associazione, secondo le proprie capacità e possibilità e sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo;

d) mantenere una condotta onesta e rispettabile, evitando comportamenti che possano nuocere all’Associazione, alla sua immagine ed alle sue finalità.

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo può prendere a carico degli associati che diano prova di disinteresse alla vita del sodalizio o che tengano condotte pregiudizievoli all’Associazione, alla sua immagine ed alle sue finalità, sia in questioni associative che esterne, i seguenti provvedimenti:

a) ammonizione;

b) esclusione temporanea dall’attività e dalle cariche sociali;

c) esclusione.

9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per recesso, da comunicare al Presidente per iscritto, decesso, per indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo, decadenza per morosità o esclusione definitiva per motivi disciplinari; nelle suddette ipotesi l’associato decade automaticamente anche dalle cariche eventualmente conferitegli. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento con effetto immediato, ma non esonera l’associato dalle obbligazioni precedentemente assunte e dall’integrale pagamento della quota associativa per l’esercizio in corso al tempo della comunicazione. In caso di ritardo dal versamento delle quote, contributi o corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti alla Associazione, al socio verrà effettuata a mezzo raccomandata anche a mano la richiesta di pagamento di quanto dovuto. Trascorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, in caso di mancato pagamento, il Consiglio Direttivo dichiarerà la morosità del socio e la conseguente decadenza dalla qualifica di associato. L’esclusione definitiva dell’associato per motivi disciplinari deve essere approvata dall’Assemblea degli associati, ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di disporre l'esclusione temporanea sino a tale deliberazione, che sarà posta all’ordine del giorno della prima convocazione utile.

10. ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

11. CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci che siano in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione all’associazione alla data della convocazione. 

Le assemblee vengono convocate su iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente mediante uno dei seguenti metodi: 

– avviso affisso all'interno della sede sociale almeno otto giorni prima dell’adunanza, 

– avviso spedito a tutti i Soci via posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza. 

– avviso pubblicato su sito web dell’associazione almeno 8 giorni prima.

L’avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora ed ordine del giorno inerente l’assemblea.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea dei Soci, inoltre, si riunisce ogni 3 anni, entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno sociale, per eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo.

L’assemblea può riunirsi ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta al Consiglio stesso da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Hanno diritto di intervento all’assemblea, che può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, tutti i soci maggiorenni in regola con i doveri statutari alla data della convocazione. Il voto, in proprio o per delega, spetta a tutti i soci maggiorenni. Un socio presente avente diritto di voto può rappresentare al massimo altri dieci soci per delega scritta, anche se è membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell’assemblea devono essere verbalizzate ed i verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

12. VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando ne siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione, fissata non prima di un’ora dalla precedente, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati salvo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del presente statuto.

13. COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

I compiti dell’assemblea sono:

a) nominare, di volta in volta all'inizio di ogni Assemblea, il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea;

b) approvare il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo;

c) stabilire il numero dei Consiglieri e procedere all’elezione del Consiglio Direttivo, qualora siano scaduti i termini del mandato ovvero lo stesso sia altrimenti decaduto o revocato;

d) decidere sulla revoca del Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; 

e) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’associazione secondo le previsioni dell’art. 18 e sul suo scioglimento secondo le previsioni dell’art. 19;

f) discutere sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno e deliberare su quanto eventualmente sottoposto dal Consiglio Direttivo ad approvazione o ratifica dell’Assemblea .

14. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 Consiglieri nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo designa fra i Consiglieri eletti il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio viene convocato almeno una volta ogni anno dal Presidente mediante  avviso spedito a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. E’ presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e, nel caso manchino entrambi, dal Consigliere con data di associazione più remota.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle proprie riunioni persone competenti sugli argomenti da discutere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate ed i verbali sottoscritti dal Presidente.

15. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli che lo Statuto riserva all’Assemblea dei soci. 

Esso in particolare:

a) delibera sulle domande di ammissione degli associati;

b) nomina il Presidente ed il Vice Presidente;

d) nomina i soci ad honorem;

e) stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali;

f) determina i provvedimenti disciplinari;

g) predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario  

da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

h) nomina comitati tecnici o gruppi di lavoro, determinandone la durata, con 

il compito di disciplinare particolari attività in seno all’Associazione;

i) organizza le manifestazioni inerenti all’attività dell’Associazione;

l) prende tutti i provvedimenti necessari per il normale svolgimento dell’attività dell’Associazione;

m) convoca l'Assemblea dei soci almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

n) delibera sull'eventuale spostamento della sede sociale.

Il Consiglio può inoltre adottare uno o più regolamenti per il buon funzionamento dell’associazione, ovvero per disciplinare particolari attività. Tali regolamenti saranno affissi all'interno della sede sociale e la loro osservanza sarà obbligatoria e vincolante per tutti gli associati.

16. IL PRESIDENTE

Il Presidente del sodalizio è nominato dal Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell’associazione è devoluta al Presidente, a cui spetta la firma sociale. Esso può aprire conti correnti e fare le operazioni bancarie e postali in nome dell’Associazione e può rilasciare procure. In caso di sua assenza o di impedimento, la rappresentanza legale è devoluta al Vice-Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al Consigliere più anziano. Il Presidente dispone per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo.

17. DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica per 3 esercizi sociali e possono essere rieletti. Se nel corso del  mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio potrà cooptare i sostituti, che dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso. Qualora venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso decadrà e saranno indette nuove elezioni. I nuovi membri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

18. MODIFICHE DELLO STATUTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. art. 1, le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall’Assemblea dei soci con maggioranza pari ad almeno ¾ dei voti presenti o rappresentati.

19. SCIOGLIMENTO

La proposta di scioglimento può essere presentata dal Consiglio direttivo o dal Presidente. L’Assemblea convocata allo scopo delibera con maggioranza pari ad almeno ¾ dei voti presenti o rappresentati. In caso venga deliberato lo scioglimento, l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio sociale residuo al termine delle operazioni di liquidazione sarà interamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

20. CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno sottoposti, con esclusione di ogni alta giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea volta per volta. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.

21. NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico e si rendono comunque applicabili le normative previste dall’art. 148 comma 8 del D.p.r. n. 917 del 22/12/1986, dall’art. 4 comma 7 del  D.p.r. n. 633 del 26/10/1972 nonchè dalla Legge n. 383 del 07/12/2000.

Letto, approvato e sottoscritto – Milano 27/10/2014

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